
Corte d’appello di Milano
Ufficio Centrale Regionale
Sul ricorso per riesame presentato dai delegati della lista “Per la Lombardia” – esclusa con delibera in data 1 marzo 2010 - e diretto a ottenere la riammissione della lista stessa o, in via subordinata, la riammissione in termini con concessione di ore 24 per l’eventuale correzione delle irregolarità rilevate, cos’
Osserva
L’ufficio dà atto innanzi tutto di aver proceduto, con la delibera oggetto di riesame, alla esclusione della lista de qua, muovendo dal numero delle firme dichiarate dai presentatori (3.935 contenute in 193 atti) e dallo stesso detraendo il numero delle firme autenticate in modo ritenuto irregolare (514).
La proposizione del presente ricorso ha dunque sollecitato l’ufficio a un ulteriore, approfondito riesame, che ha portato ai seguenti risultati.
A fronte del dichiarato detto numero di presentatori (3.935), l’ufficio ha conteggiato in effetti un minor numero di sottoscrizioni prodotte, pari a 3.872; e in questo ambito, procedendo a ulteriori controlli, ha ritenuto valide n. 3.628 sottoscrizioni.
Da quest’ultimo numero – e non da quello, maggiore, indicato in sede di deposito – debbono quindi essere detratte le firme, le cui autentiche sono già state ritenute invalide dall’ufficio (514) e che i ricorrenti chiedono ora di riconsiderare.
(…)
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Milano, 3 marzo 2010.
(QUI il testo della sentenza in PDF)
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