In diretta dallo Statuto: quote rosa pallido

12 marzo 2008 | di Marcello Saponaro | Archiviato in Donne, Lombardia | 330 visite.

Rispondo a eli di qua, trascrivendo l’articolo sull’uguaglianza di genere:

Art. 11
(Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)
1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l’accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.
3. La Regione promuove il riequilibrio di entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell’accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e nelle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.

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